Imprese strategiche , al via l’esonero contributivo per aggregazioni societarie


Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’ Economie e delle Imprese e del made in Italy, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 23 gennaio 2025, con cui viene definita la disciplina dell’ esonero contributivo totale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale neo costituite a seguito di processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie di fusione , cessione , conferimento , acquisizione di azienda o rami di essa, con organici complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori 

Con la pubblicazione del nuovo decreto, la misura introdotta dall’art. 4-ter del DL 18 gennaio 2024 n. 28 trova così piena attuazione. Sono ora attese le istruzioni dell’INPS per l’operatività. Vediamo, nel dettaglio, le caratteristiche del nuovo esonero :

Oggetto e beneficiari – In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, le nuove imprese costituite con processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale finalizzato a stipulare, in sede governativa, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

Le operazioni societarie coinvolte sono le fusioni, le cessioni, i conferimenti, le acquisizioni di aziende o rami di esse.

La nuova impresa, a seguito della costituzione, può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nell’accordo sia contenuto l’impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

L’accordo – Il decreto disciplina nel dettaglio i contenuti che deve avere l’accordo da sottoscrivere in sede ministeriale, che sono i seguenti:

a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno, da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

e) l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie, per almeno 48 mesi.

Non può essere prevista l’interruzione dei rapporti di lavoro, se non per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

In corso di realizzazione del progetto industriale, l’azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

Misura dell’incentivo – Al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetta un esonero per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dal datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAILÈ prevista la fruibilità dell’esonero per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Spetta poi per ulteriori 12 mesi, ma nel ridotto limite di importo annuo pari a 2.000 euro. L’esonero è concesso fermo restando l’aliquote delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è riconosciuto solo in relazione ai lavoratori coinvolti nelle politiche attive a cui sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, da svolgere nel periodo di durata dell’esonero. Peraltro, è compatibile con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.

Diversamente, non spetta con riferimento alle nuove imprese costituite da società dello stesso gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili allo stesso centro di interessi.

Revoca degli incentivi e mancata effettuazione delle operazioni societarie – Il decreto individua alcune ipotesi in cui l’INPS provvede al recupero dei contributi indebitamente fruiti. Le modalità di recupero saranno definite da apposito provvedimento dell’istituto. In particolare, il recupero avviene se:

  • L’operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti nell’accordo stipulato in sede governativa, situazione che determina il venir meno anche dei contenuti dell’accordo, compreso il progetto industriale e di politica attiva.
  • Nel periodo di durata dell’esonero, non sono state erogate ai lavoratori almeno 200 ore complessive di attività di formazione o riqualificazione.
  • L’azienda interrompe il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli a tutela del perimetro occupazionale, come sopra individuate. In questo caso, inoltre, si applica la sanzione pari al doppio dell’esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati da tale violazione. 

WST Law & Tax



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link